Codice etico

Titolo I

(Contenuto e principi etici della Rivista)

Art. 1

(Oggetto della Rivista)

  1. Archivio della nuova procedura penale” è una Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione, edita da “La Tribuna”.
  2. La Rivista pubblica contributi scientifici d’interesse per il settore della procedura penale o di carattere interdisciplinare con la procedura penale.
  3. La Rivista pubblica anche note e annotazioni redazionali alle pronunce della giurisprudenza.
  4. La Rivista ricomprende inoltre brevi commenti alle nuove disposizioni di legge.

Art. 2

(Organizzazione del contenuto della Rivista)

  1. Il contenuto della Rivista è organizzato nelle sezioni:
  2. “Dottrina”, dove sono pubblicati articoli e note a sentenza;
  3. “Giurisprudenza” (costituzionale – sovranazionale – legittimità – merito), dove sono pubblicate le note redazionali alle pronunce riportate per estratto;
  4. “Archivio di giurisprudenza”, dove sono pubblicate le annotazioni redazionali delle decisioni richiamate per estremi e voci;
  5. “Legislazione”, dove sono pubblicati brevi commenti alle nuove disposizioni di legge riportate integralmente o per estratto.

Art. 3

(Principi etici della Rivista)

  1. La Rivista si conforma ai principi indicati dal Committee on Publication Ethics (COPE) attraverso le norme di comportamento del Codice etico.
  2. Ogni organo editoriale della Rivista verifica il rispetto del Codice etico da parte dei revisori e degli autori, e degli altri organi editoriali della Rivista, in base alle proprie competenze.
  3. I revisori e gli autori assumono l’obbligo di rispettare il Codice etico con la ricezione dei contributi per la valutazione e, rispettivamente, con l’invio alla Rivista.

Titolo II

(Doveri degli organi editoriali della Rivista)

Art. 4

(Organi editoriali della Rivista)

  1. Gli organi editoriali della Rivista sono il Direttore scientifico, il Comitato direttivo, il Coordinatore editoriale, il Comitato scientifico e il Comitato editoriale. La Rivista si avvale inoltre di un Comitato dei revisori ai fini della selezione dei contributi scientifici pubblicabili.
  2. Gli organi editoriali e il Comitato dei revisori sono indicati nella pagina web della Rivista.
  3. I componenti esperti del Comitato dei revisori sono estranei al Comitato direttivo e agli altri organi editoriali della Rivista.

Art. 5

(Doveri del Direttore scientifico e del Comitato direttivo)

  1. Il Direttore scientifico stabilisce la linea scientifica e il contenuto della Rivista, di concerto con il Comitato direttivo.
  2. Il Direttore scientifico gestisce il funzionamento della Rivista e assicura, personalmente o avvalendosi del Coordinatore editoriale, il coordinamento fra i vari organi editoriali della Rivista e fra questi e il Comitato dei revisori.
  3. Il Direttore scientifico supervisiona gli aspetti etici delle pubblicazioni della Rivista, di concerto con il Comitato direttivo, e adotta la decisione di pubblicare i contributi, garantendo il rispetto delle procedure di valutazione e degli standard qualitativi della Rivista.
  4. I contributi proposti al Direttore scientifico o ai componenti del Comitato direttivo vengono pubblicati se valutati positivamente all’esito della procedura di revisione.
  5. I contributi del Direttore scientifico e dei componenti del Comitato direttivo non necessitano di revisione.
  6. Il Direttore scientifico si riserva di pubblicare contributi non sottoposti alla procedura di revisione, se provenienti da autori di chiara fama o riguardanti atti di convegni di particolare rilevanza scientifica.
  7. In ogni caso, il Direttore scientifico valuta preliminarmente il contenuto dei contributi pervenuti o richiesti, personalmente o avvalendosi di un componente del Comitato direttivo, e li avvia alla procedura di revisione in caso di esito positivo della valutazione preliminare, tenuto conto della congruenza con i settori d’interesse per la Rivista, del rispetto dello standard qualitativo e del codice etico della Rivista.
  8. Le note redazionali e le annotazioni alle pronunce della giurisprudenza, nonché i brevi commenti alle nuove disposizioni di legge non necessitano di revisione. Il Direttore scientifico ne assicura la qualità scientifica, personalmente o avvalendosi del Comitato direttivo. Il Direttore scientifico individua le pronunce della giurisprudenza, personalmente o avvalendosi del Comitato direttivo ovvero del Coordinatore editoriale.
  9. Le valutazioni del Direttore scientifico e del Comitato direttivo avvengono esclusivamente in base a criteri di rilevanza e pertinenza scientifica, originalità, chiarezza e rigore metodologico, e sono improntate ad oggettività e imparzialità, senza discriminazioni basate su identità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, età, nazionalità, caratteri etnici, razziali, culturali, linguistici, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, provenienza accademica, orientamenti scientifici o credenze religiose degli autori.
  10. Il materiale conosciuto durante la valutazione preliminare dei contributi non può essere divulgato né in alcun modo utilizzato senza il consenso degli autori.
  11. Il Direttore scientifico garantisce la riservatezza delle persone citate nei contributi e nei documenti pubblicati nella Rivista.
  12. Il Direttore scientifico garantisce un apposito spazio sulla Rivista per l’eventuale dibattito successivo alla pubblicazione dei contributi.

Art. 6

(Garanzia dell’integrità scientifica e gestione dei conflitti d’interesse)

  1. Nel caso in cui vengano rilevati errori ovvero una pratica contraria all’integrità scientifica, il Direttore scientifico sospende la procedura di valutazione, comunicandone tempestivamente i motivi all’autore del contributo, che può essere ripresentato se debitamente corretto dall’autore.
  2. Costituiscono pratiche contrarie all’integrità scientifica il plagio, la riproduzione da lavori già editi senza virgolettato e/o menzione della fonte, la falsificazione di dati.
  3. Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del contributo, vengano rilevati o segnalati errori significativi o pratiche contrarie all’integrità scientifica, il Direttore scientifico provvede alla pubblicazione di una nota di correzione, rettifica o segnalazione ai lettori, dandone tempestiva comunicazione all’autore del contributo e agli altri autori eventualmente lesi dalla pratica scorretta, affinchè possano assumere tutte le determinazioni e azioni a tutela dei loro interessi.
  4. In caso di conflitto d’interesse, attuale o potenziale, con il Direttore scientifico o il componente del Comitato direttivo di cui il Direttore scientifico si sia avvalso, la valutazione preliminare del contributo è demandata a un componente del Comitato direttivo o a un diverso componente.
  5. Costituiscono fattispecie di conflitto d’interesse le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c., nonché l’esistenza di un rapporto di concorrenza, collaborazione o altro collegamento diretto o indiretto con gli autori del contributo.

Art. 7

(Doveri del Comitato scientifico e del Comitato editoriale)

  1. Il Comitato scientifico partecipa alla definizione della linea scientifica della Rivista, proponendo contributi al Direttore scientifico o ai componenti del Comitato direttivo.
  2. Il Comitato editoriale può proporre ulteriori contributi pertinenti alla linea scientifica della Rivista.
  3. Il Comitato editoriale redige le note redazionali e le annotazioni alle pronunce della giurisprudenza, nonché i brevi commenti alle nuove disposizioni legislative.
  4. Il Comitato editoriale si occupa inoltre dell’attività redazionale e di editing e si impegna a non divulgare le notizie riservate apprese durante le attività svolte.
  5. Il Coordinatore editoriale assicura il buon funzionamento del Comitato editoriale sotto la supervisione e con la responsabilità del Direttore scientifico.

Titolo II

(Doveri dei revisori)

Art. 8

(Procedura di revisione)

  1. La peer review, c.d. revisione paritaria, è finalizzata a garantire il livello qualitativo della Rivista.
  2. La procedura di revisione si svolge in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori e assenza di conflitti di interesse nella valutazione dei contributi ed è organizzata a doppio cieco.
    A tal fine i contributi pervenuti per la pubblicazione nella Rivista vengono trasmessi dal Direttore scientifico ad un componente del Comitato dei revisori, individuato a rotazione e tenendo conto delle competenze specifiche. In alternativa, il Direttore scientifico può affidare la valutazione anonima ad un qualificato esperto scelto in base alla sua specifica conoscenza della materia trattata, che condivida il Codice etico della rivista e lo spirito delle raccomandazioni del COPE.
  3. I componenti del Comitato dei revisori sono scelti tra i professori di prima e seconda fascia di diritto processuale penale delle Università italiane.
  4. Il contributo è inviato al revisore senza indicazione dell’identità dell’autore e adottando gli accorgimenti necessari a evitare che l’autore sia riconosciuto; l’identità del revisore di ciascun contributo è anonima.
  5. Il revisore può rifiutare l’incarico per giustificato motivo ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Direttore scientifico qualora non sia in grado di rispettare i tempi della revisione pattuiti.
  6. Il revisore trasmette al Direttore scientifico, nel rispetto dei tempi indicati, una succinta valutazione secondo un modello (Scheda di valutazione, sub all. n. 1), adeguatamente motivata, del lavoro indicando la meritevolezza di pubblicazione. Il revisore valuta la meritevolezza del contributo sotto i seguenti profili considerati singolarmente e nel complesso: rilevanza e pertinenza scientifica; logicità, chiarezza e coerenza argomentativa; correttezza metodologica; correttezza terminologica e stilistica; idoneità dei richiami dottrinali e giurisprudenziali. Si applicano i criteri indicati nell’articolo 5, comma 9. Qualora il giudizio sia di meritevolezza della pubblicazione, il revisore può indicare, in prospettiva migliorativa, ulteriori interventi. Qualora sia formulato un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Direttore scientifico ne promuove la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento, assumendosi la responsabilità della verifica.
  7. In caso di valutazione negativa, il Direttore scientifico può inviare il contributo a una seconda valutazione anonima e, in caso di difformità di valutazioni, assumere la decisione sulla pubblicazione, personalmente o sentito il Comitato direttivo.
  8. Il Direttore scientifico, con l’ausilio del Coordinatore editoriale, garantisce la riservatezza e assicura il buon andamento e la tempestività della procedura di revisione, che si esaurisce con la comunicazione tempestiva dell’esito agli autori.
  9. La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata dal Direttore scientifico e dalla Casa editrice della Rivista.
  10. Il materiale conosciuto tramite la procedura di revisione non può essere divulgato né in alcun modo utilizzato sino alla pubblicazione.
  11. In nessun caso i revisori ricevono compensi, emolumenti, indennizzi o rimborsi per l’attività di revisione, che resta gratuita e disinteressata.

Art. 9

(Garanzia dell’integrità scientifica e gestione dei conflitti d’interesse)

  1. Nel caso in cui venga rilevata una pratica contraria all’integrità scientifica, il revisore sospende la procedura di revisione, comunicandone tempestivamente i motivi al direttore scientifico, che provvede a norma dell’articolo 6. Nel caso di nuovo invio per la revisione del contributo debitamente corretto, il Direttore scientifico individua un altro revisore.
  2. In caso di conflitto d’interesse, attuale o potenziale, insorto con il revisore ai sensi dell’articolo 6, il Direttore scientifico demanda la revisione del contributo a un altro revisore.
  3. Il Direttore scientifico risolve le eventuali controversie scientifiche insorte con gli autori durante la procedura di revisione, personalmente o avvalendosi di un componente del Comitato direttivo.

Titolo III

(Doveri degli autori)

Art. 10

(Originalità, correttezza e riservatezza)

  1. Gli autori conferiscono il loro contributo alla Rivista gratuitamente e garantiscono l’originalità del contributo e la correttezza dei dati riportati. Non è consentita la pubblicazione di contributi che abbiano già avuto una qualsiasi diffusione anche on line.
  2. Durante la valutazione preliminare e la revisione, i contributi non possono essere sottoposti ad altre riviste per la pubblicazione.
  3. Gli autori si impegnano a non sottoporre alla Rivista lavori che hanno già ricevuto parere non favorevole da altre riviste.
  4. Nei contributi non possono essere riportati, letteralmente o per riassunto, passi di altri contributi senza indicare la fonte.
  5. Gli autori hanno il dovere di segnalare al Direttore scientifico l’esistenza di significativi errori nei contributi anche dopo la pubblicazione.
  6. Gli autori, accettando che i contributi vengano sottoposti a revisione, garantiscono la riservatezza dei giudizi comunicati all’esito della procedura di revisione.

Art. 10

(Conflitto d’interessi)

  1. Gli autori devono dichiarare ogni tipo di conflitto d’interessi, attuale o potenziale, scientificamente rilevante, nell’effettuazione delle ricerche e nella stesura dei contributi.
  2. In ogni caso, gli autori non devono avere conflitti d’interessi che potrebbero avere condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte. Il Direttore scientifico si riserva la decisione sulla pubblicazione dei contributi, di concerto con il Comitato direttivo, in presenza di un conflitto d’interessi che non sia idoneo a produrre condizionamenti.
  3. Gli autori devono dichiarare gli eventuali contributi ricevuti per effettuare le ricerche sfociate nei contributi.

Art. 11

(Diritti di sfruttamento economico e paternità letteraria dei contributi)

  1. Con l’invio dei contributi gli autori accettano di rinunciare, in caso di pubblicazione, ai diritti di sfruttamento economico degli stessi, che sono trasferiti alla Casa editrice La Tribuna.
  2. La paternità letteraria dei contributi è assunta dagli autori. Devono essere indicati come co-autori tutti coloro che abbiano contribuito significativamente alla realizzazione dei contributi scientifici.
  3. Il Direttore scientifico su motivata richiesta si riserva di autorizzare, stabilendo la durata dell’embargo, la catalogazione open access di singoli contributi già pubblicati per consentire il finanziamento di progetti di ricerca.
  4. È consentito agli autori di inserire copia del loro contributo all’interno del data base istituito per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) e negli archivi istituzionali della ricerca delle istituzioni accademiche, a condizione di indicare, in maniera corretta e circostanziata i dati della pubblicazione.